MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Circolare n. 1/09
OGGETTO: iscrizione all'Albo degli autotrasportatori
Le modifiche legislative intervenute in materia di accesso alla professione di autotrasportatore hanno inciso significativamente sulle modalità ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose in conto terzi.
Peraltro, il succedersi di norme ha determinato non poche incertezze interpretative che richiederebbero un articolato e profondo intervento di revisione e coordinamento.
Al fine di corrispondere a numerose richieste di parere, avanzate dagli Organismi deputati alla tenuta degli Albi provinciali, il Comitato Centrale, unitamente con la Direzione Generale per il Trasporto Stradale, ha avuto modo di esaminare alcune fattispecie concernenti la tematica relativa all'accesso alla professione, rilevando la necessità di indicare ? al riguardo - direttive alle quali attenersi.
Conseguentemente, il Comitato Centrale ? d'intesa con la predetta Direzione Generale per il Trasporto Stradale ? nell'ambito di quanto previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32 in tema di garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure ed in virtù delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, sull'Albo nazionale ? stabilite dall'art. 104, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ? ha ritenuto di fissare le seguenti disposizioni applicative.
1) Mezzi tecnici ed iscrizione in via definitiva
Com'è noto, con l'emanazione del D.M. 28 aprile 2005, n. 161, in vigore dal 17 agosto 2005, attuativo del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, è venuto a decadere, tra le altre disposizioni, l'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che contemplava una serie di requisiti e condizioni utili per l'iscrizione all'Albo, tra i quali la disponibilità di mezzi tecnici adeguati all'attività da svolgere. Tale abrogazione avrebbe, di fatto, indotto a ritenere superato, ai fini del legittimo esercizio del'attività, il possesso del requisito concernente la disponibilità di veicoli.
Il predetto dubbio interpretativo, alla base di alcuni quesiti posti dagli Organismi Provinciali, era stato peraltro già risolto dal Legislatore delegato che, fin dall'emanazione del citato D. Lgs. 395/2000, entrato in vigore il 31 dicembre 2000, aveva provveduto ad armonizzare il dettato normativo relativo al requisito "de quo", stabilendo, all'articolo 1, comma 2 del medesimo D. Lgs., che l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi dovesse svolgersi necessariamente mediante autoveicoli in disponibilità dell'impresa.
Alle imprese, quindi, regolarmente iscritte all'Albo, che risultassero prive dei autoveicoli, verrebbe a mancare un requisito fondamentale alla stregua di quelli normativamente previsti dell'onorabilità, della capacità finanziaria e dell'idoneità professionale.
In merito all'eventuale possibilità che un'impresa priva di veicoli in propria disponibilità possa esercitare legittimamente l'attività attraverso l'utilizzo di veicoli assunti in locazione senza conducente, da altra impresa iscritta all'Albo, ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada, si precisa quanto segue.
La norma a riferimento ammette la locazione di veicoli tra imprese di autotrasporto a condizione che entrambe siano iscritte all'Albo e munite di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, che com'è noto insistevano sui singoli veicoli o sull'intera massa complessiva autorizzata. La successiva liberalizzazione autorizzativa, realizzata a partire dal 1° luglio 2001 (D.Lgs. 85/98, come integrato dall'art. 22 dello stesso D.Lgs. 395/00) non ha fatto venir meno la "ratio" della disposizione dell'art. 84 del codice della strada, che ora va interpretato ritenendo ammissibile la locazione di veicoli senza conducente unicamente tra imprese di autotrasporto iscritte all'Albo aventi almeno un autoveicolo in loro disponibilità.
Pertanto è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività il possesso di almeno un autoveicolo da parte dell'impresa di autotrasporto, la cui mancanza determina quindi, il venir meno di una condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.
Di conseguenza, nei confronti di imprese prive di veicoli, va irrogato un provvedimento espulsivo dall'Albo per cessazione di fatto dell'attività, ai sensi dell'art. 20, punto 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298.
Si coglie l'occasione per precisare che, alla luce dell'avvenuta abolizione dell'iscrizione nell'elenco separato, c.d. "iscrizione provvisoria", determinata dalla abrogazione del predetto art. 13 della Legge 298/74, deve ormai intendersi valida la sola iscrizione in via definitiva all'Albo, conseguibile dalle imprese di autotrasporto esercenti l'attività con autoveicoli ed in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 395/2000.
Di conseguenza, le imprese, tuttora iscritte in "via provvisoria", vedranno convertita la loro iscrizione in via definitiva, a condizione che le stesse siano regolarmente in possesso dei requisiti di legge sopra evidenziati ed in regola col versamento annuale della quota.
2) Quota annuale
Altro perdurante fenomeno, meritevole di adeguato intervento, è quello relativo alla presenza di un eccessivo numero di posizioni relative ad imprese non in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione prevista dall'art. 63 della citata Legge 298/74 e dal D.P.R. 7 novembre 1994 n. 681.
Ulteriore riscontro negativo è fornito dall'evenienza che solo per alcune di esse risultano, per tale motivo, adottati provvedimenti di sospensione dall'Albo.
La descritta situazione determina una anomala raffigurazione di un Albo degli autotrasportatori ricolmo di imprese a tutti gli effetti iscritte ? anche se sospese o inottemperanti ai dettami di legge poiché non in regola con il versamento della quota o prive di mezzi con cui esercitare l'attività - con effetti distorsivi in termini economici, in quanto rappresentante una situazione fittizia di un settore economico, strategico per il Paese.
Tale contesto determina una impasse non più sostenibile che giustifica l'adozione di iniziative atte a rimuovere le irregolarità testé enunciate.
Al riguardo, si è dell'avviso che il combinato disposto dagli artt. 19 e 20 della Legge 6 giugno 1974 n. 298, nel testo vigente, consenta di interpretare la norma nel senso di non ritenere accettabile una sospensione "sine die" dall'Albo delle imprese inottemperanti riguardo agli obblighi del versamento della quota annuale, ritenendo quindi ammissibile, come regola generale valida in ogni caso, una durata massima di sospensione dall'Albo non superiore ai due anni, come è previsto nel caso di interruzione dell'attività dell'impresa di autotrasporto, fattispecie questa contemplata dal predetto art. 19 citata Legge 298/74.
Apparirebbe quindi supportato da presupposti fattuali e di diritto perseguire una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, che preveda un ambito temporale massimo di sospensione dell'iscrizione dall'Albo pari a 24 mesi, entro cui collocare a pieno titolo le varie fattispecie normativamente previste, tra cui inserire anche l'ipotesi del mancato versamento della quota annuale di iscrizione.
In tale ultimo caso la sospensione perdurerà fintanto che l'impresa non effettui il versamento prescritto, sempre però avendo a disposizione, come termine ultimo per ottemperare, il biennio previsto.
Conseguentemente, nei confronti delle imprese risultanti sospese dall'Albo per mancato versamento della quota di iscrizione per un periodo temporale pari all'ultimo biennio, vanno attivate le procedure volte alla cancellazione dall'Albo.
Nei riguardi, invece, di quelle imprese che non risultino ancora sospese dall'Albo, per mancato versamento della quota annuale, si darà immediatamente luogo alla sospensione delle stesse.
D'altronde ? più in generale ? favorire letture ed interpretazioni non uniformi ed, in alcuni casi, assecondare vere e proprie forme di inazioni, senza avere la possibilità di utilizzare strumenti di unificazione, condurrebbe, nel settore dell'autotrasporto di cose, a fenomeni che potrebbero sfociare in vere e proprie violazioni dei principi di uguaglianza, tali anche da arrecare turbativa alla concorrenza.
In particolare, non intervenendo nello specifico, si andrebbero a ledere i diritti di imprese ? compiutamente in regola con i dettami di legge ? che vedrebbero equiparate le loro posizioni a quelle di imprese inottemperanti, vuoi per il mancato versamento della quota annuale, vuoi perché prive di veicoli per esercitare.
Alla luce di quanto su esposto, il Comitato Centrale, d'intesa con l'Amministrazione, ritiene indifferibile avviare una profonda operazione di revisione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.
Tale iniziativa va pertanto intrapresa nei confronti delle imprese prive di veicoli da almeno un biennio, alle quali va irrogato un provvedimento di cancellazione dall'Albo per cessazione di fatto dell'attività, ai sensi dell'art. 20, punto 2 della Legge 6 giugno 1974, n. 298.
Le imprese, invece, che risultassero in regime di sospensione dall'Albo per un periodo pari o superiore ai due anni, vanno cancellate per mancata riattivazione della loro posizione entro il biennio, ex art. 20 citata Legge 298/74.
Nei confronti delle imprese non in regola col versamento della quota annuale, indipendentemente dal numero di annualità non corrisposte, va attivato il provvedimento di sospensione ex art. 19 Legge 298/74.
In tutti i casi ora contemplati deve essere preventivamente sempre esperita la procedura prevista dall'art. 24 della predetta Legge 298/74.
Si invitano le Amministrazioni Provinciali a voler comunicare ogni provvedimento di cancellazione/sospensione adottato agli Uffici UMC territoriali, per le consequenziali determinazioni di loro competenza.
Il presidente
dott. Raffaele Maria de Lipsis
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