Industria
Pacchetto mobilità IL CONSIGLIO UE APPROVA LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO

Ora si attende un secondo passaggio, quello definitivo, al Parlamento Europeo.
Il Pacchetto mobilità è in dirittura d'arrivo. Il Consiglio d'Europa ha dato infatti il via libera alla riforma dell'autotrasporto comunitario. Un testo normativo che ha avuto un iter travagliato e non privo di ostacoli. Nato su iniziativa della Commissione Europea il documento lo scorso dicembre è stato approvato in prima lettura dall'Europarlamento con alcune modifiche, dopo un acceso dibattito e vari tentativi di boicottaggio. Rimane ora l'ultimo passaggio: gli atti devono essere adottati nuovamente dal Parlamento Europeo in seconda lettura prima di essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Tre atti normativi. Il Pacchetto mobilità è così denominato poiché si compone di tre distinti atti normativi, due regolamenti e una direttiva. Il primo disciplina l’accesso al mercato del trasporto di merci su strada e alla professione di trasportatore di merci su strada o passeggeri, mentre il secondo stabilisce la durata massima del lavoro, i tempi minimi di riposo per i conducenti e il tracciamento attraverso i tachigrafi digitali. La direttiva, invece, riguada le regole sul distacco dei conducenti.
L'entrata in vigore. I regolamenti entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, mentre la direttiva avrà validità dal giorno successivo. Tutti, però, dovranno poi essere recepiti dai singoli stati. In concreto, tuttavia, le norme contenute nel regolamento in materia di accesso al mercato e nella direttiva saranno applicabili diciotto mesi dopo l'entrata in vigore degli atti giuridici. Le norme relative ai periodi di guida si applicheranno venti giorni dopo la pubblicazione, mentre per il cronotachigrafo saranno fissate scadenze specifiche,
Lo sgambetto di otto Paesi. Con il voto del Consiglio Europeo è stato sventato il tentativo di otto Paesi membri, prevalentemente dell'Est (Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Lituania e Lettonia), oltre a Malta e Cipro, di far slittare l'approvazione del pacchetto in nome delle mutate condizioni del mercato in seguito all'emergenza Coronavirus. Una mossa, non la prima di questo tipo, che è parsa del tutto strumentale alla tutela dei propri interessi.
Le novità per il settore. Ricordiamo, in estrema sintesi, le principali per il settore novità previste dal Pacchetto mobilità:
- per quanto riguarda il cabotaggio stradale sarà possibile effettuare fino a un massimo di tre operazioni di trasporto in uno Stato straniero nell’arco di una settimana. Prima di poter nuovamente entrare nello stesso Paese, però, è necessario attendere almeno quattro giorni;
- anche i veicoli commerciali leggeri con un peso compreso tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate, se vengono utilizzati per trasporti internazionali devono essere equipaggiati con un tachigrafo digitale;
- i tempi di guida e riposo sono sempre di 2 settimane e 90 ore, ma è possibile ottenere una deroga in caso di trasporto internazionale delle merci. Gli autotrasportatori impegnati nel trasporto nazionale dopo il periodo di riposo settimane regolare ridotto, equivalente a 24 ore a settimana, devono successivamente osservare un periodo di riposo settimanale regolare, cioè 45 ore o anche di più, nella settimana successiva. Gli autisti impegnati nel trasporto internazionale invece possono prendersi due periodi di riposo ridotti per 2 settimane consecutive, purché osservino due periodi di riposo compensativi (21 ore ciascuno) la settimana successiva;
- è vietato il riposo regolare in cabina di 45 ore e l’autista impegnato nel trasporto internazionale deve rientrare nel suo Paese d’origine almeno ogni quattro settimane. Allo stesso tempo il mezzo di un’azienda non può rimanere all’estero per più di otto settimane;
- per il distacco transnazionale rimane in vigore la normativa attuale con l’unica eccezione relativa ai viaggi di transito o alle operazioni bilaterali. Il lavoratore distaccato può quindi godere delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione degli altri colleghi di pari livello che operano in sede. A livello previdenziale, infine, viene applicato il principio della personalità e non quello della territorialità. In pratica il lavoratore distaccato può usufruire della copertura previdenziale del Paese in cui lavorava prima di essere distaccato.
Redazione online
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